IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'   di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
«Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare
l'art.  7,  comma  4,  il  quale  dispone  che  per lo svolgimento di
particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o
per  la  realizzazione  di  specifici  programmi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  istituisce,  con  proprio decreto, apposite
strutture  di  missione,  la  cui  durata  temporanea  e' specificata
dall'atto costitutivo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
9 dicembre  2002  recante  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2002,  registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2002; registro
n.  11, foglio n. 155, recante l'istituzione presso la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri, di una struttura di missione con il compito
di  fornire il supporto organizzativo alla Delegazione italiana nella
Commissione  intergovernativa per la realizzazione di una nuova linea
ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione;
  Visto  in  particolare  l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9 agosto 2002 che prevede la
possibilita'  di  conferire non piu' di un incarico individuale ad un
esperto  di  provata  competenza,  ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Ravvisata   la   necessita'   di   aumentare,   nei   limiti  delle
disponibilita'   delle   spese  di  funzionamento,  il  numero  degli
incarichi  conferibili  ai  sensi  dell'art.  7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 agosto 2002 di cui alle premesse e' sostituito dal
seguente:
  «4.  Nei  limiti delle disponibilita' delle spese di funzionamento,
possono  essere  conferiti  non  piu' di tre incarichi individuali ad
esperti  di  provata  competenza,  ai sensi dell'art. 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».